Covid. Ordinanza Sardegna, in vigore dal 31 Maggio. Cosa cambia per molte attività

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2, ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle allegate linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, di cui all’art. 12 del decreto legge
65/2021, dal 31 maggio 2021 su tutto il territorio regionale è consentita la riapertura delle seguenti attività, con le relative prescrizioni:
a) parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
b) piscine e centri natatori in impianti coperti, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6;
c) centri benessere e termali, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6;
d) feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e – con il limite di un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5 – al chiuso;

e) attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, purché sia garantito il limite di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5;
f) fiere (comprese sagre e fiere locali);
g) sale giochi e scommesse, sale bingo;
h) centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
i) corsi di formazione.
Ai fini dei limiti di presenze di cui alle precedenti lett. b), c), d) ed e) non si computano i soggetti che dimostrino con il relativo certificato di:
? aver completato il ciclo di vaccinazione (doppia inoculazione per vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca, unica inoculazione per Janssen);
? di aver superato l’infezione da Sars-CoV2 da non oltre sei mesi;
? di avere l’esito negativo di un tampone molecolare e/o antigenico rapido per Sars-CoV2, effettuato da non oltre 48 ore.
2) In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’art.5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
3) Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio restano ferme le disposizioni in materia di distanziamento personale, utilizzo delle mascherine ed igienizzazione con apposite soluzioni idroalcoliche delle mani, di disinfezione delle superfici e degli oggetti di qualsiasi esercizio o locale aperto al pubblico. Sono altresì intensificati i controlli sul rispetto di tali prescrizioni e rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

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